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Domande a Caterina Benedictis

Come lavoreremo insieme per raggiungere il miglior risultato.

  • Compila il questionario che trovi alla pagina VALUTAZIONE E STIMA inserendo i dati del tuo immobile/oppure fai richiesta della versione cartacea.
  • Valuterò il tuo caso e verrai contattato per fissare un primo appuntamento.

Per avere una valutazione dettagliata occorrono dalle 2 a 3 settimane a partire dal ricevimento della documentazione dell’immobile. Dalla settimana dopo riceverai già un dato approssimativo per iniziare a farti un idea.

Il tuo annuncio godrà di una buona esposizione mediatica e sarà promosso al suo massimo potenziale.

  • database Clienti selezionati dell’agenzia;
  • pubblicità sui portali più forti dal punto di vista della visibilità;
  • pubblicità su riviste di settore;
  • sponsorizzazione a pagamento sui Social Network;
  • acquisto di spazi sui quotidiani locali;
  • collaborazione con altre agenzie immobiliari di fiducia.
  • Valutazione
  • Home Staging
  • Foto e Video professionali
  • Promozione
  • Consulenza tecnica
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza notarile
  • Visite mirate
  • Assistenza completa fino a rogito.

Visita la sezione SERVIZI del sito per approfondire.

Riceverai mensilmente un report nel quale sarà indicato quante persone hanno visto il tuo immobile, quante hanno chiamato per chiedere informazioni e quanti l’hanno visitata.

Prima d’inserire la tua casa in pubblicità, avrai a disposizione una consulenza con una home stager (esperta d’immagine immobiliare) che preparerà la casa prima del servizio fotografico e ti fornirà indicazioni precise per le visite.

Domande sugli agenti immobiliari

Queste risposte ti saranno utili per conoscere il professionista immobiliare e gestire al meglio i rapporti con lui.

L’agente immobiliare è un operatore del mercato immobiliare che, fornisce un servizio volto a favorire la conclusione di contratti di compravendita o di locazione immobiliare.

Il compito primario dell’agente immobiliare è quello di aiutare le parti a trovare un accordo al fine di concludere l’affare, fornire un’adeguata informazione sul valore del bene immobiliare e di pubblicizzare l’immobile, intermediando in modo imparziale tra acquirente e venditore.

Nel momento in cui si decide di affidare l’incarico a vendere un immobile all’agenzia immobiliare, tra le parti viene stipulato un contratto, tramite il quale l’agenzia si impegna a promuovere l’immobile in oggetto. Tale contratto viene definito “incarico” e contiene tutti gli elementi essenziali per procedere nel rispetto delle normative giuridiche tra il privato e l’agenzia.

Tra i vari punti che possono essere inseriti all’interno del mandato, qui di seguito i più rilevanti:
• Descrizione dell’immobile: metri quadri, numero dei vani, pertinenze, destinazione d’uso, ecc. devono essere esplicitamente segnalati.
• Indicazione della situazione giuridica reale, eventuali ipoteche, trascrizioni, diritti di prelazione, potenziale situazione locatizia.
• Segnalazione della durata dell’incarico e della modalità di rinnovo.
• Informativa in merito ai termini entro i quali concludere il preliminare e l’atto di compravendita.
• Trascrizione del prezzo di vendita e della provvigione, solitamente da intendersi soggetta ad IVA.

Affidare un incarico in esclusiva significa che il venditore si impegna per un certo periodo di tempo, solitamente da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12, a lasciare che la vendita della sua casa sia affidata al solo mediatore incaricato.

La provvigione il compenso spettante al mediatore immobiliare per l’attività prestata nel caso di conclusione dell’affare.

Secondo l’art. 1754 del Codice Civile, mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
L’articolo 1755 indica che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
In genere la provvigione all’agente immobiliare si paga alla firma del preliminare di vendita.

Domande sulla vendita

In questa sezione faremo chiarezza su alcuni termini tecnici e sul percorso di vendita.

É il principale strumento contrattuale con il quale chi intende acquistare o vendere una casa (o qualsiasi altro immobile) si impegna, per iscritto pena di nullità (il contratto nullo è invalido e non produce alcun effetto), a fare ciò.
Le parti si impegnano giuridicamente con efficacia vincolante tra di loro, ad alienare e ad acquistare l’immobile. Ciò significa che le parti del contratto, e più precisamente il promittente venditore, proprietario dell’immobile che intende alienarlo, e il promittente acquirente, che intende quindi acquistare, assumono l’impegno o l’obbligo, rispettivamente, di vendere e acquistare la casa, e quindi si impegnano a stipulare un nuovo contratto, il contratto definitivo di compravendita, con il quale unicamente avverrà il trasferimento di proprietà.

Secondo le normative aggiornate, l’alienante (= il venditore) di un bene immobile deve mostrare al notaio, che dovrà predisporre l’atto di compravendita (o atto di vendita casa), i seguenti documenti per vendere casa:

  • documenti personali
  • atto di provenienza e nota di trascrizione
  • planimetria catastale
  • visura catastale
  • Ape + RRE
  • ultimi 3 verbali di assemblea
  • ultimi 3 prospetti spese
  • regolamento di condominio
  • certificato di abitabilità
  • certificazione degli impianti

L’APE è un documento obbligatorio per legge indispensabile per la vendita e per la pubblicizzazione di un immobile e può essere
redatto solo dai tecnici abilitati in Regione. Essa rappresenta la targhetta energetica dell’immobile che in considerazione di molteplici parametri, non solo strutturali, esprime il consumo in termini energetici della vostra abitazione. Si esprime attraverso un indice numerico in Kw/mq. ed una lettera dalla A alla G dove G indica la classe più bassa con il maggior consumo e la A quella più alta con il minor consumo energetico. I tempi per il rilascio variano dai 5 ai10 giorni ed ha una durata di 10 anni. Il costo (comprensivo di IVA e tasse regionali) è di circa 200 €.

La proposta unilaterale di acquisto, generalmente formulata come proposta irrevocabile, è un atto preparatorio, finalizzato a “vincolare” il promissario acquirente alla propria offerta. Fino a quando la proposta di acquisto non è accettata, la stessa si qualifica come mero “atto pre – negoziale”; come tale non è soggetta all’obbligo di registrazione. Nell’ipotesi, invece, in cui la proposta di acquisto venga accettata dal promittente venditore, la stessa è qualificabile come vero e proprio contratto preliminare, assoggettato come tale a tutte le prescrizioni relative a quest’ultimo: forma scritta, contenuto, obblighi antiriciclaggio di mediatori e professionisti, eventuali obblighi fideiussori, registrazione obbligatoria, ecc

Si può dire che un buon contratto preliminare è l’atto essenziale perché si arrivi nel migliore dei modi e senza sorprese alla vendita per Atto Pubblico. Contestualmente alla sottoscrizione di un contratto preliminare, la parte acquirente versa alla parte venditrice, a titolo di caparra confirmatoria un importo che può variare dal 10% al 30%. La variabilità di questo importo è direttamente dipendente dal prezzo dell’immobile e dal tempo intercorrente tra la data stipula del contratto preliminare e la data di stipula dell’Atto Pubblico di trasferimento della proprietà.

La caparra confirmatoria è “lo strumento giuridico” previsto dal codice civile che sanziona il contratto preliminare di compravendita. Pertanto se la parte acquirente dopo aver versato la caparra non intende più perfezionare l’acquisto stipulando l’atto Pubblico, perde quanto versato e la parte venditrice può trattenere quanto ricevuto rimanendo proprietaria dell’immobile.
Se, al contrario, dopo avere incassato la caparra confirmatoria parte venditrice non vuole o non può perfezionare la vendita stipulando l’Atto Pubblico, è tenuta alla restituzione alla parte acquirente di un importo pari al doppio di quanto ricevuto. Tuttavia la parte acquirente che non intende essere soddisfatta da questo pagamento ma che assolutamente intende divenire proprietaria dell’immobile per il quale ha sottoscritto un contratto preliminare, può rivolgersi all’autorità giudiziaria e chiedere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato.

Caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria funge da garanzia: la parte che versa la caparra si impegna a non recedere dal contratto, pena la perdita della somma; la parte che la riceve, invece, si impegna a non recedere, pena la restituzione del doppio dell’importo. Generalmente il versamento si effettua a conclusione del contratto preliminare: qualora il patto non venga rispettato, la caparra (o il suo doppio) è impiegabile come risarcimento del danno. La caparra confirmatoria non è valutata corrispettivo del contratto, nemmeno in caso di inadempimento, per cui su tale somma non deve essere applicata l’Iva.

Deposito Cauzionale
La cauzione, come la caparra confirmatoria, è una somma di denaro che viene versata da una delle parti e viene utilizzata come garanzia contro l’inadempimento del contratto. A differenza della caparra confirmatoria, però, in caso di inadempimento l’importo ha la funzione di risarcimento del danno: in questa ipotesi tale somma costituisce una parte costituente di reddito positivo o negativo. Il deposito cauzionale, al termine del contratto, deve essere restituita a chi l’ha versata e non viene inclusa nel corrispettivo stabilito.

Il rogito ovvero l’atto notarile è l’atto conclusivo di tutto l’iter previsto per diventare proprietari di un immobile. E’ quel contratto con il quale le parti formalizzano le loro reciproche volontà in merito al trasferimento della proprietà di un immobile. Questo contratto viene sottoscritto dinanzi ad un notaio il quale, oltre a registrarlo, provvede anche a trascriverlo presso i Pubblici Registri immobiliari perché la compravendita sia resa pubblica ed abbia efficacia anche nei confronti dei terzi. Al momento dell’Atto Pubblico di trasferimento della proprietà si trasferisce anche il possesso dell’immobile il quale, deve essere libero da cose o persone salvo diverse pattuizioni fra le parti.

L’Usufrutto: il diritto di utilizzare l’immobile come si desidera nel senso di goderne i benefici. Ad esempio utilizzarlo per abitarci, farlo usare a parenti o amici o a terzi in cambio di un canone d’affitto, ecc. L’usufrutto può essere vitalizio (per tutta la durata della vita dell’usufruttuario) o a termine (per un periodo stabilito contrattualmente). Nuda proprietà: il diritto di disporre della proprietà dell’immobile. Ad esempio vendere a terzi la Nuda proprietà, utilizzarla come garanzia, ecc
 
Sottoscrivendo un preliminare, ma non perfezionando il rogito notarile si procede ugualmente al pagamento provvigionale?
 
Se la causa del mancato perfezionamento del preliminare in atto notarile NON è imputabile a errori ed/o omissioni dell’Agenzia allora SI. Per legge il diritto alla provvigione, sia da parte acquirente che venditrice, matura alla firma dell’accettazione della proposta e non all’atto notarile.
Gli annunci immobiliari, a meno che non venga specificato, riportano sempre i mq lordi. Ciò significa che la superficie dell’immobile è calcolata all’esterno dei muri perimetrali e alla metà di muri che dividono la proprietà da altre. Generalmente, si aggiunge 1/3 o 1/5 della superficie degli spazi esterni, in base alla grandezza di quest’ultimi, 1/3 delle cantine ed a volte una percentuale delle parti comuni.